REPUBBLICA
ITALIANA
R
E G I O N E S I C I L I A N A
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ASSESSORATO
BB. CC. AA. & P. I.
DIPARTIMENTO
PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO
VIII - UNITA’ OPERATIVA XVII
DIRITTO
ALLO STUDIO ED EE. RR. SS. UU.
90146
Palermo – via Ausonia, n° 122
tel. 091.7073121 – Fax 091.7073073
B A N D O
per l’assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola
dell’obbligo e superiore, statale e paritaria, di borse di studio a sostegno
delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli per l’anno
scolastico 2008/2009.
ART. 1 - FONTI NORMATIVE
La
normativa di riferimento dell’intervento oggetto del presente Bando è
costituita:
1)
dalla Legge 10 marzo
2000, n° 62 ”Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all’istruzione”;
2)
dal D.P.C.M. 14
febbraio 2001, n° 106, “Regolamento recante disposizioni di attuazione
dell’art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n° 62, concernenti un piano
straordinario di finanziamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento
e Bolzano per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle
famiglie per l’istruzione”.
1)
Dal
D.D. del Ministero dell’Istruzione del 30 luglio 2008, che approva il
piano di riparto dei finanziamenti per l’anno 2008.
Le
modalità di partecipazione sono regolamentate dalla seguente normativa:
1)
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
2)
Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109 ”Definizioni di criteri
unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate a norma dell’art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre
1997, n° 448”;
3)
Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n° 130 “Disposizioni correttive ed
integrative del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 109, in materia di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate”;
4)
D.P.C.M. 18 maggio 2001 “Approvazione dei modelli-tipo della
dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative
istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal Decreto legislativo 3
maggio 2000, n° 130”,
e
loro successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 2 - OGGETTO DELL’INTERVENTO
L’intervento
consiste nell’assegnazione di borse di studio a favore di tutti gli alunni
delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di I e II grado) a
sostegno della spesa sostenuta per l’istruzione da parte delle famiglie che
versano in condizioni di maggiore svantaggio economico.
ART. 3 - MISURA DELL’INTERVENTO
La
borsa di studio, oggetto dell’intervento, sarà erogata secondo i seguenti
importi minimi:
a)
nella misura minima di €. 51,64=, pari al tetto minimo di spesa
sostenuta che consente l’ammissione al beneficio;
b)
in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta, se compresa tra detto
importo minimo, ed i seguenti importi:
1)
€ 70,00=
per le scuole primarie,
2)
€ 100,00=
per le scuole secondarie di I grado,
3)
€ 140,00=
per le scuole secondarie di II grado.
Questo
Assessorato, sulla base del numero degli aventi diritto, predisporrà il piano
di riparto di livello provinciale, riservandosi di determinare l’importo
individuale definitivo da assegnare
in rapporto al numero complessivo di beneficiari ed alle disponibilità di
bilancio.
L’erogazione di tali borse di studio è subordinata all’accreditamento dei relativi fondi da parte dello Stato.
ART. 4 - TIPOLOGIA DELLE SPESE AMMISSIBILI
Preliminarmente,
si richiama l’art. 5, comma 2) del già citato D.P.C.M. 106/2001 per
sottolineare che, ai fini dell’ammissibilità al beneficio in questione, la
spesa effettivamente sostenuta non potrà essere inferiore ad € 51,64, e dovrà
essere stata sostenuta unicamente nel periodo compreso tra le date del 1
settembre 2008 e del 29 aprile 2009, data di scadenza prevista per la presentazione
della domanda.
Le
spese ammissibili ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. n° 106/2001 sono così di
seguito descritte:
A)
Spese connesse alla frequenza della scuola:
-
somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del
Consiglio di Circolo o d’Istituto;
-
corsi per attività interne o esterne alla scuola, da questa promosse
anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
-
rette versate per la frequenza di Convitti annessi ad Istituti statali,
di Convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall’Ente
locale) (dette spese saranno considerate ammissibili unicamente nella ipotesi
che per le stesse il richiedente non abbia avanzato istanza per l’ottenimento
del buono scuola previsto dalla L. R. 14/2002)
B)
Spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici,
all’interno del Comune di residenza ;
C)
Spese per i servizi di mensa a gestione diretta/indiretta erogati dagli
Enti Locali o in esercizi interni alla scuola.
D)
Spese per sussidi scolastici:
F)
Spese sostenute per l’acquisto di sussidi o materiale didattico o
strumentale. Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo
obbligatori.
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI
Ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14/02/2001, n° 106, al beneficio delle
borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che
rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti
a famiglie in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
non superiore ad €
10.632,94.
Tale
situazione economica equivalente è determinata con le modalità previste dal
D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U.R.I. n° 155 del 6 luglio 2001).
Sono ammessi al beneficio,
oggetto del presente bando, i soggetti residenti nel territorio della Regione
Siciliana che frequentano le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado,
presenti sia nel territorio della Regione che nelle altre Regioni.
ART. 6 - MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE
Ai
fini della partecipazione, a pena d’esclusione, i soggetti
interessati dovranno produrre:
1)
“Domanda di Borsa di Studio”, che dovrà essere redatta sul
formulario allegato e dovrà essere compilata dal richiedente il beneficio in
ogni sua parte corredando la stessa dai seguenti allegati:
1
a)
Fotocopia della “Attestazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.)” prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U.R.I.
n° 155 del 6.7.2001), redatta sulla base dei redditi conseguiti nell’anno
2007 e recante timbro e firma dell’Ente o del C.A.F. che la
rilascia. Tale “Attestazione”, previa compilazione della
“Dichiarazione sostitutiva unica”, potrà essere resa dai Comuni di
residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
convenzionati e territorialmente competenti;
1
b)
fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in
corso di validità;
1
c)
fotocopia del codice fiscale.
Questa
Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n° 445, si riserva, per il tramite degli Enti preposti alla realizzazione
dell’intervento, di “effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”.
L’istanza
di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a
pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno
29
aprile 2009
e dovrà essere presentata
esclusivamente
presso l’Istituzione scolastica frequentata che provvederà a trasmetterla al
Comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo
grado statali e paritarie ed alla Provincia per gli alunni delle scuole
secondarie di secondo grado statali e paritarie,previa verifica dei requisiti di
ammissibilità.
Avverso
tali elenchi, potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni decorrenti dalla
data di affissione all’albo degli Enti in questione.
Il
presente bando sarà pubblicato sulla G.U.R.S.
IL DIRIGENTE
GENERALE
(Dott.ssa
G. Patrizia Monterosso)
F.to
Monterosso